Segnalazione di oggetti smarriti

Ultima modifica 15 marzo 2024

Il cittadino che trova oggetti abbandonati come biciclette, portafogli, ombrelli, documenti, ecc., se conosce o riesce a risalire al proprietario, deve consegnarli direttamente all’avente diritto.  Se il proprietario è sconosciuto, deve consegnare l’oggetto smarrito direttamente al Servizio di Polizia Locale il quale provvede a registrare l’oggetto rilasciando ricevuta al ritrovatore. L’articolo 647 del Codice Penale recita che è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da 30 a 309 euro chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se ne appropria senza osservare le prescrizioni della legge civile sull’acquisto della proprietà di cose ritrovate.

L’Amministrazione Comunale espone l’avviso dell’oggetto ritrovato all’Albo Pretorio per venti giorni. Trascorso un anno dalla pubblicazione e senza che si presenti il proprietario, la cosa ritrovata, previo verbale,  viene consegnata al ritrovatore (art. 929 del Codice Civile). Durante l’anno sopra indicato, il proprietario può presentarsi presso l’Ufficio per ritirare l’oggetto dimostrando di essere il titolare o presentando copia della denuncia di furto o smarrimento. In questo ultimo caso copia del verbale di restituzione  dovrà essere presentata, da parte del titolare, all’Ufficio presso il quale era stato denunciato il furto o lo smarrimento.


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