Infrazioni al codice della strada
Ultima modifica 15 marzo 2024
Due sono le procedure che gli addetti del Servizio di Polizia Locale seguono per la contestazione delle violazioni al Codice della Strada:
a) Preavviso di accertamento di violazione al Codice della strada: è un avviso che viene apposto sul parabrezza del veicolo in tutti i casi nei quali viene accertata una violazione alle norme previste dal codice della strada. Tra i casi più frequenti di violazioni riscontrate è da annoverare la "sosta vietata in presenza di apposito segnale", la "mancata esposizione del disco orario", la "sosta in zona disco oltre il termine indicato", la "sosta in zona di carico e scarico merci", la "sosta nello spazio riservato agli invalidi" e la "sosta nello spazio riservato ai veicoli in servizio taxi”, inoltre la “sosta nei viali pedonali” e la “sosta sui marciapiedi”.
È bene specificare che non esiste alcun obbligo giuridico di apporre l'avviso sul parabrezza del veicolo. Questa procedura viene considerata “un atto di cortesia” nei confronti del conducente del veicolo, che viene informato della violazione accertata in sua assenza e messo nelle condizioni di poter pagare prima della spedizione/notificazione del verbale presso la sua residenza, senza l'aggiunta di ulteriori spese di notifica.
b) Verbale di contestazione: viene redatto nel caso in cui, sul luogo della violazione e nell'immediatezza del fatto, sia presente l'autore della violazione.
Al momento della contestazione viene consegnata una copia all'autore della violazione ed al proprietario (obbligato in solido), se presente, (la notifica è comunque validamente eseguita anche in caso di eventuale rifiuto di ricevere copia del verbale). A tale contestazione immediata, secondo l'art. 201 del CdS, deve seguire la notifica di copia del verbale, entro 100 giorni, ad uno dei soggetti solidalmente obbligati (il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'utilizzatore a titolo di noleggio o leasing, l'imprenditore per la violazione commessa dal rappresentante o dal dipendente).
Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata (ad esempio impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità o che passa con il rosso, assenza del trasgressore o del proprietario del veicolo nel caso di veicolo in sosta, rilevamento del superamento dei limiti di velocità tramite autovelox o telelaser), il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato all’obbligato in solido, entro 90 giorni dalla data di accertamento dell'infrazione o dal momento in cui si è in grado di provvedere all'identificazione dell’obbligato in solido.
E’ bene precisare che il termine di 90 giorni va computato dal giorno successivo (a quello dell'accertamento), fino al 90esimo giorno incluso. Se il 90 giorno è festivo, il termine decade il primo giorno feriale successivo.
Per i residenti all’estero tale termine è esteso a 360 giorni.
Pagamento della sanzione: il pagamento può essere effettuato presso gli uffici postali sul conto corrente n° 63627467 intestato a “Comune di Tarcento – Polizia Municipale – Servizio tesoreria”.
Termini per effettuare il pagamento in misura ridotta:
- in caso di preavviso: entro dieci giorni dall'accertamento, evitando in tal modo le spese di notifica del il verbale;
- in caso di verbale di contestazione: entro sessanta giorni dalla data della contestazione o della notificazione.
Decorsi i 60 giorni, si può ancora provvedere al pagamento, ma l'importo è pari alla metà del massimo previsto dalla singola violazione contestata, fino al momento dell'iscrizione a ruolo esattoriale. In quest’ultimo caso, alla sanzione “raddoppiata” verranno sommate le spese di procedimento e gli interessi stabiliti dalle vigenti disposizioni.
Ricorso: contro il verbale di contestazione il trasgressore o il proprietario possono proporre ricorso in carta semplice al Prefetto di Udine entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione o al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione entro 30 giorni.
SCONTO 30%
Grazie ad una norma introdotta dal recente "Decreto del Fare", il verbale se pagato entro cinque giorni da quando si viene formalmente a conoscenza dell’infrazione, è possibile usufruire di uno sconto del 30%.
Il pagamento ridotto non solleva dalla decurtazione di eventuali punti se previsto. Per godere dell’agevolazione naturalmente è necessario rinunciare ad impugnare il verbale davanti al Prefetto o al Giudice di Pace.
I cinque giorni decorrono con le seguenti modalità: se il verbale vi è stato contestato e notificato immediatamente dall’agente, i cinque giorni decorrono dalla data dell’infrazione. In caso contrario, il conteggio parte da quando si perfeziona la notifica del verbale all’indirizzo del proprietario del veicolo.
Attenzione: non è possibile usufruire della riduzione del 30% nel caso in cui si siano commesse violazioni delle norme del Codice della strada che comportano la sospensione della patente o il sequestro del veicolo. Così come occorre che l’infrazione commessa non comporti un illecito penale, come nel caso di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe.
Inoltre, se non vengono rispettati i termini per il pagamento del verbale, non solo si perde il diritto allo sconto del 30%, ma anche quello al pagamento in misura ridotta (per i versamenti effettuati entro 60 gg. dalla notifica), con la conseguenza di un raddoppio della sanzione, più spese di procedura e interessi.
LA PATENTE A PUNTI
L'istituto della patente a punti è previsto dall'art. 126-bis, introdotto nel Codice della Strada dal D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, e dalla legge di conversione 1 agosto 2003, n. 214.
1. Punti a disposizione sulla patente: a ciascun titolare di patente di guida rilasciata in Italia è riconosciuto un numero iniziale di punti pari a 20. Se il conducente non commette infrazioni in un biennio, questo punteggio è incrementato di 2 punti, con un massimo complessivo di 30 punti. A fronte di violazioni che comportano perdita di punteggio, invece, il conducente subisce le decurtazioni previste.
2. Patenti a cui si applica la decurtazione: il sistema della decurtazione dei punti riguarda le patenti di guida rilasciate in Italia, nonché quelle assimilabili, appartenenti ai cittadini dell'Unione Europea che abbiano stabilito la propria residenza in Italia ed abbiano ottenuto il riconoscimento dell'originario documento di guida.
3. Soggetti a cui si applica la decurtazione: la decurtazione interessa il conducente del veicolo. In caso di mancata dello stesso al momento della contestazione, il proprietario del veicolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, deve fornire le generalità di chi era effettivamente alla guida. Quando il veicolo non è intestato ad una persona fisica ma ad una persona giuridica, l’obbligo di indicare chi era effettivamente alla guida al momento dell’ accertamento spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato.
Nel caso in cui il proprietario del veicolo o il legale rappresentante della persona giuridica ometta di fornire i dati o fornisca indicazioni dalle quali non sia possibile risalire al conducente, non si applica la decurtazione di punteggio nei suoi confronti. In questi casi sarà applicata la sanzione prevista dall’articolo 126 bis, comma 2, C.d.S.
4. Veicoli alla guida dei quali è prevista la decurtazione: la decurtazione dei punti può avvenire solo per quelle violazioni commesse alla guida di veicoli per i quali è prescritta la titolarità della patente di guida. A titolo esemplificativo, il passaggio con il semaforo rosso determina la perdita di 6 punti se realizzato alla guida di un'autovettura o di un motociclo o di un autobus, mentre non determina la perdita di alcun punto se realizzato con un velocipede.
5. Violazioni che determinano la decurtazione: le ipotesi sanzionatorie per le quali è prevista la decurtazione di punti, sono indicate nella tabella allegata all'articolo 126-bis del Codice della Strada.
6. Raddoppio della decurtazione per i neopatentati: la violazione comporta la decurtazione di punteggio in misura doppia rispetto a quella prevista nella tabella quando è commessa da neopatentati, cioè entro i primi 3 anni dal rilascio della patente. Questa disposizione, tuttavia, riguarda solo le patenti di guida rilasciate dopo il 1° ottobre 2003 ed a condizione che il titolare non sia già in possesso di patente di categoria B o superiore prima di tale data.
7. Comunicazione delle violazioni all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida: l'organo accertatore dell’infrazione, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, dà notizia dell'accertamento delle violazioni che comportano perdita di punteggio all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
8. Recupero dei punti sottratti: nell'ipotesi di perdita parziale di punteggio, la mancanza, per un periodo di due anni consecutivi, di violazioni che comportino ulteriori decurtazioni, determina la riattribuzione del punteggio iniziale di 20 punti.
In caso di decurtazione di punti ed a condizione che il punteggio disponibile non sia completamente esaurito, è possibile la frequenza di appositi corsi, organizzati dalle autoscuole e da soggetti pubblici e privati autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che consente all'interessato di recuperare 6 punti, elevati a 9 per i titolari di patenti professionali che frequentino specifici corsi di aggiornamento.
9. Esaurimento dei punti: la perdita totale del punteggio determina l'obbligo di revisione della patente, cioè la ripetizione dell'esame teorico e della prova pratica, al fine di confermare la permanenza nel conducente dell'abilità tecnica alla guida e della conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale.
Per conoscere i punti della patente di guida si può chiamare da telefono fisso il numero 848782782.