Anagrafe canina - cani randagi (recupero) - controllo microchip

Ultima modifica 15 marzo 2024

Ai sensi della Legge Regionale n. 20 del 11.10.2012, chiunque sia proprietario di un cane è tenuto, a registrarlo alla Banca dati regionale (BDR) dell'anagrafe canina secondo le seguenti modalità:

1. alla registrazione si provvede:

a) entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, da parte del detentore della fattrice;

b) entro dieci giorni dalla data di acquisto o dell'inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già registrati alla BDR o che siano di provenienza estera. In ogni caso è obbligatoria la registrazione prima della cessione.

2. Il detentore del cane già registrato alla BDR ha l'obbligo di denunciare entro dieci giorni al Comune di residenza:

a) lo smarrimento del cane;

b) la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria;

c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità' e l'indirizzo del nuovo proprietario;

d) la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell'animale;

e) la variazione di residenza;

f) la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2 della L.R. 20/12.

Per qualsiasi informazione amministrativa rivolgersi all'Ufficio Cultura - Elena Maurutto - tel. 0432 780642

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15-03-2024

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15-03-2024

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