Anagrafe canina - cani randagi (recupero) - controllo microchip
Ultima modifica 15 marzo 2024
Ai sensi della Legge Regionale n. 20 del 11.10.2012, chiunque sia proprietario di un cane è tenuto, a registrarlo alla Banca dati regionale (BDR) dell'anagrafe canina secondo le seguenti modalità:
1. alla registrazione si provvede:
a) entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, da parte del detentore della fattrice;
b) entro dieci giorni dalla data di acquisto o dell'inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già registrati alla BDR o che siano di provenienza estera. In ogni caso è obbligatoria la registrazione prima della cessione.
2. Il detentore del cane già registrato alla BDR ha l'obbligo di denunciare entro dieci giorni al Comune di residenza:
a) lo smarrimento del cane;
b) la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria;
c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità' e l'indirizzo del nuovo proprietario;
d) la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell'animale;
e) la variazione di residenza;
f) la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2 della L.R. 20/12.
Per qualsiasi informazione amministrativa rivolgersi all'Ufficio Cultura - Elena Maurutto - tel. 0432 780642