Rilascio contrassegni invalidi

Ultima modifica 15 marzo 2024

Il "contrassegno invalidi", previsto dall’art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, è rilasciato alle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ed ai non vedenti ed è valido su tutto il territorio nazionale.

Per ottenere il rilascio del contrassegno invalidi bisogna presentare istanza esente da bollo, alla quale deve essere allegata:

  • la certificazione medica rilasciata dall’Azienda per i Servizi Sanitari che attesti l'impedita o ridotta capacità motoria o, in alternativa, copia del verbale della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità che attesti che ricorrono le previsioni di cui all'art. 381 del DPR 495/1992;
  • due fototessere recenti.

Per i minori di 18 anni la domanda va presentata dai genitori o da chi ne fa le veci.

L’invalidità potrà essere permanente o temporanea a seconda delle risultanze riportate sulle certificazioni mediche sopra indicate.

Il contrassegno è personale e va usato solo in presenza dell’intestatario. Va esposto sul parabrezza anteriore del veicolo ed è rilasciato a prescindere dalla titolarità di patente di guida o dalla proprietà di un automezzo.

In caso di invalidità permanente, il contrassegno avrà validità quinquennale, mentre nel caso d’invalidità temporanea la validità del contrassegno sarà pari al periodo di invalidità indicato sulle certificazioni mediche citate.

In entrambi i casi, alla data di scadenza riportata sul contrassegno, lo stesso deve essere restituito all’Ufficio che lo ha emesso per le pratiche di rinnovo. Deve essere restituito anche in caso di decesso del titolare.

Per il rinnovo del contrassegno di invalidità permanente deve essere allegato all’istanza:

  • il certificato del medico curante in cui venga confermato il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
  • due fototessere recenti.

Per il rinnovo del contrassegno di invalidità temporanea deve essere allegato all'istanza:

  • la certificazione medica rilasciata dall’Azienda per i Servizi Sanitari (come per il primo rilascio);
  • due fototessere recenti.

Il contrassegno consente alle persone invalide di sostare con le vetture negli appositi spazi contrassegnati da segnaletica orizzontale gialla e verticale (sosta consentita alle persone invalide);  transitare e sostare nelle zone a traffico limitato; sostare nelle zone sottoposte a sosta regolamentata da disco orario senza limitazioni temporali, transitare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici.

Modulo_richiesta_contrassegno_invalidi_ultima_rev_X8wrixF
15-03-2024

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