Anagrafe canina
Ultima modifica 28 ottobre 2024
Ai sensi della L.R. 20/2012 l'iscrizione del proprio cane all'anagrafe canina del comune di residenza è obbligatoria ed è da effettuare entro 10 giorni dall'acquisizione.
I cani sono spesso gli interlocutori favoriti e i compagni ideali. Il rapporto con i cani da compagnia è considerato importante anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel processo educativo dei bambini perché stimola la capacità di comunicare sensazioni ed emozioni e non necessita di un linguaggio verbale preconosciuto.
I possessori di cani, non sono tenuti al versamento di alcuna imposta.
A partire dal 1° marzo 2015 gli animali d'affezione devono essere iscritti nella Banca Dati Regionale (BDR).
Per la registrazione di nuovi animali d'affezione (cani, gatti e furetti) rivolgersi esclusivamente ai veterinari delle Aziende per i Servizi Sanitari o a veterinari libero professionisti autorizzati e accreditati.
Gli uffici dell'anagrafe animali d'affezione dei Comuni non sono abilitati all'iscrizione gli animali d'affezione nella BDR.
Il veterinario libero professionista ha l'onere di notificare (esclusivamente con posta ordinaria o raccomandata, pec con firma digitale o consegna a mano) un originale del modello 1 all'Ufficio anagrafe degli animali d'affezione del Comune di residenza del detentore, solo dopo aver assolto la registrazione dei dati obbligatori nella BDR, entro il termine previsto.
Per la registrazione di cani (obbligatoria), gatti e furetti ci si potrà rivolgere esclusivamente ai veterinari pubblici delle Aziende per i Servizi Sanitari o a veterinari libero professionisti autorizzati e accreditati. A partire dalla suddetta data, l'Ufficio Anagrafe Animali d'Affezione del Comune si occuperà delle pratiche relative a: cessioni, decessi, cambi di residenza, smarrimenti, ritrovamenti e sottrazioni riguardanti gli animali già inseriti in banca dati.
All'iscrizione si deve provvedere:
- entro il secondo mese (60 giorni) di vita dell'animale da parte del detentore del cane e/o della fattrice;
- entro dieci giorni dalla data dell'acquisto o dell'inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già registrati alla BDR o che siano di provenienza estera.
In ogni caso è obbligatoria la registrazione prima della cessione.
Ai sensi della L.R. n.5/2015, il proprietario o il detentore ha l'obbligo di denunciare al comune di residenza:
- lo smarrimento accidentale del cane - entro 5 giorni;
- la sottrazione del cane, allegando copia di denuncia all'autorità giudiziaria - entro 5 giorni;
- la cessione del cane, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario - entro 10 giorni;
- il decesso del cane, allegando il certificato di un veterinario o quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell'animale, sul quale dovrà essere segnalato il numero di identificazione dell'animale - entro 30 giorni;
- la variazione di residenza - entro 30 giorni;
- la comunicazione al Sindaco, in caso di impossibilità a detenere il cane per seri e comprovati motivi - entro 10 giorni.
Le operazioni relative all'inoculazione del microchip si possono effettuare, a pagamento:
- presso il Canile Aziendale (Aziendale A.A.S. n. 4) - ASU FC
via Lumignacco n. 333 - 337
tel. 0432 601 228
vete.canile@asufc.sanita.fvg.it
dalle 10.00 alle 12.00 di martedì e venerdì - presso l'ambulatorio veterinario di un libero professionista abilitato
Tutte le denunce di iscrizione devono essere recapitate - entro 10 giorni - all'ufficio protocollo dell'Ente:
Orari di apertura al pubblico:
- Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00
- Martedì e giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.00
Modulistica: - Modello 1 - allegato 4 L. R. 11.10.2012 n. 20
autodichiarazione per l'identificazione e la registrazione dell'animale d'affezione - Modello 2 - allegato 7 L. R. 11.10.2012 n. 20
autodichiarazione per la comunicazione delle variazioni anagrafiche - Modello 3 - allegato 8 L. R. 11.10.2012 n. 20
autodichiarazione di ritrovamento dell'animale
Le operazioni effettuate presso gli uffici comunali ed elencate in premessa sono gratuite, l'omissione dell'iscrizione del proprio cane all'anagrafe canina, prevede una sanzione amministrativa da € 100 a € 600.
I cittadini, singoli o associati, hanno il diritto di accesso ai dati registrati e possono chiedere il rilascio della relativa documentazione.