Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle abitazioni private

Ultima modifica 15 marzo 2024

L'ufficio tecnico comunale raccoglie le domande di contributo previste dall’articolo 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone con disabilità permanenti di natura fisica, psichica o sensoriale. Il regolamento di attuazione relativo alle modalità e ai criteri per la concessione dei contributi è il decreto del Presidente della Regione n. 137 del 6 luglio 2016, pubblicato sul BUR n. 29 del 20 luglio 2016, scaricabile dal sito della Regione: www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/interventi-socio-sanitari/FOGLIA13/ .

 Le domande possono essere presentate dalle persone con disabilità permanente di natura fisica, psichica o sensoriale, che incontrano ostacoli, impedimenti o limitazioni a usufruire, in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia, dell’edificio privato e delle sue parti comuni nel quale abbiano o intendano portare la loro residenza anagrafica, aventi un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 60.000,00 euro.

 Le domande sono presentate dalla persona con disabilità, o da coloro che su di essa esercitano la potestà, la tutela, la curatela, o l’amministrazione di sostegno, e si riferiscono all’abitazione privata e alle parti comuni dell’edificio nel quale la persona con disabilità ha, o intende trasferire, la propria residenza anagrafica (quindi non saltuaria o stagionale).

 La domanda, redatta secondo il modello A e in regola con l’imposta di bollo, va presentata, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Comune dove è situato l’edificio o la singola unità immobiliare oggetto dell’intervento. La domanda va corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

 a) descrizione dello stato di fatto e delle opere da realizzare con quantificazione della spesa prevista, redatta e sottoscritta secondo il modello B, comprensiva di documentazione fotografica ed eventuali allegati;

 b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta secondo il modello C, nella quale, tra l’altro, va dichiarato il possesso della certificazione ISEE in corso di validità, comprensiva della fotocopia dell'ISEE;

 c) copia della certificazione di invalidità (corredata dell’eventuale certificato medico) oppure copia della certificazione sostitutiva nel caso di persona ricoverata senza invalidità civile riconosciuta;

 d) fotocopia del documento di identità del richiedente.

 Inoltre, qualora l'immobile sia in comproprietà o qualora le opere siano realizzate in aree di proprietà condominiale, si dovrà allegare alla domanda:

 e) autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli interventi, nel caso di immobile in locazione, comprensivo della fotocopia del documento di identità del firmatario;

 f) autorizzazione condominiale all’esecuzione delle opere se gli interventi riguardano opere non rimovibili da collocare nelle parti comuni dell’edificio;

 g) consenso dei condomini, qualora partecipino alla suddivisione delle spese per la realizzazione di opere a uso condominiale.

 I soggetti richiedenti possono procedere alla realizzazione degli interventi oggetto della richiesta di contributo solo dopo la presentazione della domanda. Non può essere fatto valere alcun diritto in caso di mancata concessione del contributo per insufficienza di fondi o per la presentazione di documentazione non conforme o per la realizzazione di interventi diversi da quelli indicati nel Regolamento.

 La spesa ammissibile a contributo non può, in ogni caso, superare il limite massimo di 50.000,00 euro. L’importo del contributo concesso non può superare la somma di 10.000,00 euro.

 I contributi sono determinati sulla base degli importi delle spese ritenute ammissibili, al netto di eventuali altri contributi o benefici fiscali, ricevuti o richiesti per i medesimi interventi, secondo i seguenti parametri:

 a) per importi preventivati fino a 5.000,00 euro il contributo è pari alla spesa ritenuta ammissibile;

 b) per importi preventivati da 5.001,00 a 10.000,00 euro il contributo di cui alla lettera a) è aumentato del 30 per cento della quota di spesa ammissibile eccedente i 5.000,00 euro;

 c) per importi preventivati da 10.001,00 a 20.000,00 euro il contributo di cui alla lettera b) è aumentato del 20 per cento della quota di spesa ammissibile eccedente i 10.000,00 euro;

 d) per importi preventivati da 20.001,00 a 50.000,00 euro il contributo di cui alla lettera c) è aumentato del 5 per cento della quota di spesa ammissibile eccedente i 20.000,00 euro.

 L’Amministrazione regionale, entro il 20 maggio di ogni anno, provvede a formare una graduatoria generale delle domande (che poi comunica ai Comuni), sulla base del punteggio derivante dalla classe di invalidità e dal valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). I contributi sono assegnati fino all’esaurimento dei fondi, secondo l’ordine della graduatoria che rimane in vigore fino al 31 dicembre dell’anno della sua approvazione. Le domande non finanziate per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.

  

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti all'ufficio tecnico comunale (arch. Paola Pascoli 0432-780 624).

Allegato_B_Indicazioni_barr_arch_SWOx7E4
15-03-2024

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Allegato_C_Dich_sostit_barr_arch_8Fb0aRO
15-03-2024

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Allegato_B_Indicazioni_barr_arch_9hQQ98y
15-03-2024

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All_A_Domanda__barr_arch_2017_2
15-03-2024

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All_A_Domanda__barr_arch_2017
15-03-2024

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Allegato_C_Dich_sostit_barr_arch_tHW5uix
15-03-2024

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