Certificato di agibilità
Ultimo aggiornamento: 15 marzo 2024, 16:52
1. La segnalazione certificata di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e delle unità immobiliari o di loro parti, il rispetto delle disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, nonché la conformità dell’opera e degli impianti installati ai progetti presentati. Tali condizioni sono asseverate da un tecnico abilitato e valutate secondo quanto dispone il regolamento di attuazione di cui all’articolo 2 e sulla base della documentazione ivi stabilita, prodotta con riferimento alla disciplina vigente alla data:
a) della dichiarazione di fine lavori;
b) della decadenza del titolo, in mancanza di dichiarazione di fine lavori;
c) della dichiarazione di esecuzione dell’opera indicata nella domanda di sanatoria.
2. Entro trenta giorni dall’ultimazione dei lavori, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività, anche in alternativa al permesso di costruire, o la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero i loro successori o aventi causa, presentano al Comune, anche mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, la segnalazione certificata di agibilità per i seguenti interventi:
a) nuove costruzioni, ampliamenti o sopraelevazioni;
b) ristrutturazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1, ossia:
1) gli interventi realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all’articolo 16 bis, comma 1, lettere da a) a f);
2) gli interventi assoggettati a SCIA di cui all’articolo 17.
3. La mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 2.
DA ALLEGARE:
- marca da bollo da 16,00 euro;
- certificato di collaudo statico (ove necessario);
- dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione ovvero copia dell'avvenuto accatastamento;
- dichiarazione del direttore dei lavori di conformità delle opere alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche (vedi modulo);
- certificazioni di conformità degli impianti rilasciate ai sensi della L. 46/1990 dalle ditte installatrici ovvero dichiarazione (ove necessario).