Permesso di costruire
Ultima modifica 15 marzo 2024
Sono soggetti a richiesta di Permesso di Costruire i seguenti interventi (art. 19 L.R. 19/2009):
a) gli interventi di nuova costruzione non realizzabili in denuncia di inizio attività o in attività edilizia libera;
b) gli interventi di ampliamento e la realizzazione di pertinenze che comportano un aumento superiore al 20 per cento della volumetria utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistente;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano aumento di unità immobiliari, che comportano modifiche del volume, della sagoma e del sedime, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone A e B0 o singoli edifici a esse equiparati, comportano mutamenti della destinazione d'uso;
d) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
e) gli interventi di trasformazione territoriale;
L'ufficio redige un'istruttoria riportante i parametri edilizi delle opere in progetto, richiede parere ad altri enti/uffici, richiede eventuali integrazioni, convoca la Commissione Edilizia, procede all'eventuale calcolo Oneri degli oneri di Costruzione ( ex "Bucalossi") e rilascia l'atto autorizzativi notificando l'avviso agli interessati;
In alternativa al permesso di Costruire potranno essere realizzati mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) gli interventi sopra descritti (art. 18 della L.R. 19/2009). L'attività potrà essere iniziata a partire dalla data di presentazione della SCIA la cui efficacia è sottoposta al termine massimo di tre anni a partire da detta data. Si ricorda che le opere oggetto di SCIA, per i soli casi previsti dalla legge, saranno soggette al contributo di costruzione di cui all'art. 29 della L.R. 19/2009.