S.C.I.A. segnalazione certificata di inizio attività

Ultima modifica 15 marzo 2024

Si comunica che a partire dal 01.01.2013 ai sensi della L.R. 26/2012 che ha significativamente modificato molte parti della L.R. 19/2009 la D.I.A. di cui all'art. 17 è stata sostituita dalla S.C.I.A di cui si riporta la normativa.

Art. 17 della L.R. 19/2009 come modificato  dalla L.R. 26/2012  

 (Interventi subordinati a S.C.I.A.)

Sono realizzabili mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) gli interventi non assoggettati a permesso di costruire, né riconducibili ad attività edilizia libera, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e alle altre norme aventi incidenza sull'attività edilizia, tra i quali:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria;

b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia, comprendenti anche la completa demolizione e ricostruzione, con la stessa volumetria, sagoma e sedime;

d) la realizzazione di chioschi per la vendita, la somministrazione, la lavorazione di beni di consumo, nonché la collocazione di tende relative a locali d'affari e altri manufatti relativi a esercizi pubblici;

d bis) l'installazione di strutture connesse ad attività di esercizio pubblico, intendendo per esse ogni struttura prefabbricata, costituita da una intelaiatura ancorata al suolo ed eventualmente a parete, attraverso l'utilizzo di sistemi facilmente rimovibili, priva di chiusure laterali e coperture fisse, purché' assentita dallo strumento urbanistico generale o da regolamento edilizio comunale e nel rispetto delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e strutturali stabilite a livello locale, a condizione che comunque non superi il limite del 20 per cento della volumetria o superficie utile dell'edificio esistente;

e) la realizzazione di pertinenze di edifici esistenti non realizzabili ai sensi dell' articolo 16 e che comportino un aumento fino al 20 per cento del volume utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a destinazione residenziale o del 20 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza;

f) gli interventi su edifici esistenti volti alla realizzazione di abbaini, terrazze a vasca e poggioli aggettanti, fino alla larghezza massima di 1,60 metri lineari, di balconi, rampe, scale aperte, cornicioni o sporti di linda, canne fumarie e torrette da camino;

g) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti che alterino la sagoma dell'edificio;

h) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici a esse equiparati o che interessino la fascia di rispetto della viabilità pubblica o aperta al pubblico;

i) gli scavi per la posa di nuove condotte sotterranee lungo la viabilità pubblica esistente, nonché la realizzazione di infrastrutture a rete e di impianti finalizzati alla distribuzione locale di servizi di interesse pubblico e gli impianti idraulici agrari;

j) la realizzazione di cappelle, edicole, monumenti e opere cimiteriali non realizzabili in attività edilizia libera;

k) le opere sportive che non comportino volumetria utile ivi comprese le opere di copertura stagionale delle strutture;

l) i parcheggi previsti dalla legge per gli edifici e le unità immobiliari, interrati o seminterrati, realizzati nell'area di pertinenza urbanistica o in altra area avente la stessa destinazione di zona o comunque in zona urbanisticamente compatibile, purché' la distanza non superi il raggio di 500 metri; il Comune può autorizzare una distanza maggiore non superiore a 1.000 metri nei casi in cui non è possibile rispettare il predetto limite; il legame pertinenziale è definito in un atto unilaterale d'obbligo da trascrivere nei registri immobiliari.

2. Sono, altresì, realizzabili mediante S.C.I.A. le varianti a permessi di costruire o le varianti alla S.C.I.A. che:

a) non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie;

b) non modificano la destinazione d'uso e la categoria d'intervento edilizio;

c) non alterano la sagoma dell'edificio;

d) non recano comunque pregiudizio alla statica dell'immobile e alla sicurezza sismica;

e) non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

3. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, le S.C.I.A. in variante di cui al comma 2 costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire o della S.C.I.A. dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. In tali casi non trova applicazione il termine di trenta giorni previsto dall' articolo 26, comma 1 , costituendo variante di mero aggiornamento progettuale dell'intervento principale.

4. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalla legge in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio

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