Programma triennale ed elenco annuale dell'opere pubbliche
Ultima modifica 28 ottobre 2024
L’attività di realizzazione dei lavori pubblici è disciplinata dall' art. 7 della L.R. 14/2002 e ss.mm.ii. e dall’art. 5 del D.P.reg. 0165/Pres del 05 giugno 2003.
Essa si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che sono predisposti ed approvati dagli enti pubblici, nel rispetto dei documenti programmatori e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare in ciascun anno.
Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono adottati dalla Giunta Comunale e successivamente resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dell'Ente per almeno 15 giorni consecutivi. Durante tale periodo chiunque abbia interesse può presentare osservazioni.
Successivamente, tenuto conto delle osservazioni eventualmente presentate, il Programma è approvato dal Consiglio Comunale contestualmente al Bilancio di previsione e al Bilancio pluriennale, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati nel bilancio stesso ovvero disponibili in base a contribuiti o risorse dello Stato, delle Regioni o di altri enti pubblici, già stanziati nei relativi bilanci ed acquisibili dall'Ente che ha incluso l'intervento nel piano annuale.